PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 60 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 60. - (Formazione e aggiornamento professionale). - 1. La formazione e l'aggiornamento professionale della Polizia di Stato sono ispirati ai princìpi della Costituzione, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C364 del 18 dicembre 2000, delle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia nonché ai princìpi dettati nel Codice di condotta per le Forze di polizia adottato con risoluzione 34/169 del 17 dicembre 1979 dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
      2. Le materie oggetto di insegnamento e i programmi dei corsi di aggiornamento professionale concorrono a fornire a tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato le conoscenze culturali, tecniche e operative necessarie per lo svolgimento dei compiti di tutela e di promozione dei diritti individuali e collettivi, di sostegno alle vittime di reato e di tutela della legalità.
      3. Obiettivo primario della formazione e dell'aggiornamento professionale è assicurare l'insegnamento di elementi utili per garantire i diritti di cittadinanza e la coesione sociale in concorso con gli altri enti pubblici e privati.
      4. La formazione e l'aggiornamento professionale sono improntati al criterio dell'interdisciplinarietà. L'insegnamento delle materie giuridiche è integrato con l'insegnamento, a tutti i livelli gerarchici, di elementi di sociologia, di psicologia e di economia, al fine di accrescere la capacità delle Forze di polizia di operare con efficacia nel tessuto sociale orientandosi verso le

 

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specifiche aspettative di tutela e di sicurezza delle popolazioni residenti.
      5. I programmi di formazione e di aggiornamento professionale prevedono congrui periodi di tirocinio svolti presso organismi governativi e non governativi che operano sul territorio allo scopo di accrescere le conoscenze dell'operatore sul ruolo e sulle funzioni delle strutture, pubbliche e private, istituzionali e non, operanti a livello di comunità locali.
      6. Una parte dei corsi di formazione professionale è obbligatoriamente svolta presso una struttura operativa dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
      7. La vita professionale dell'operatore di polizia è improntata ai criteri della formazione permanente e dell'integrazione del proprio sapere professionale con le tecniche d'intervento di altri soggetti operanti nel campo della tutela dei diritti umani, delle politiche sociali, della sicurezza e della legalità. L'intero percorso formativo è annotato in uno specifico libretto della formazione e dell'aggiornamento professionale, e costituisce elemento del curriculum vitae dell'operatore nonché elemento di valutazione primaria per l'assegnazione di incarichi e di ruoli negli ambiti di competenza.
      8. Il servizio attivo presso le dipendenze centrali o periferiche è sempre preceduto da un periodo di affiancamento con soggetti preventivamente individuati nell'ambito dell'ufficio di appartenenza, con lo scopo di accompagnare l'operatore nella conoscenza della struttura nella quale è stato inserito. I periodi di affiancamento sono annotati nel libretto della formazione e dell'aggiornamento professionale di cui al comma 7.
      9. I programmi di formazione professionale e la valutazione dei periodi di affiancamento di cui al comma 8 sono decisi con decreto dal Ministro dell'interno, su indicazione di una commissione mista presieduta dal Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza e composta da altri quattro membri scelti dal medesimo Ministro tra personalità autorevoli nei campi delle discipline dei
 

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diritti umani, delle materie giuridiche e sociologiche nonché delle scienze della formazione.
      10. L'individuazione dei soggetti responsabili della formazione e dei soggetti incaricati dell'aggiornamento professionale della Polizia di Stato è improntata al massimo coinvolgimento della società civile. Costituiscono ambiti privilegiati le università e le associazioni che si occupano di tutela dei diritti umani e di integrazione sociale.
      11. Sulla formazione professionale attuata ai sensi del presente articolo il Ministro dell'interno riferisce una volta all'anno al Parlamento.
      12. Le scuole di formazione del personale della Polizia di Stato sono individuate nelle seguenti: scuole per agenti, istituti per sovrintendenti di polizia, istituto di perfezionamento per ispettori di polizia, istituto superiore di polizia, centri e scuole di specializzazione, di addestramento e di aggiornamento».